Correggere le storture del cosiddetto “taglio” dei vitalizi. Sarà, forse, impopolare, ma chissenefrega: è semplicemente giusto
Fra gli effetti indotti dal cosiddetto “taglio” dei vitalizi – in realtà il ricalcolo di quell’istituto e la sua trasformazione, di fatto, in una pensione contributiva, attraverso il metodo della capitalizzazione – votato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale del Piemonte, vi è una palese stortura (vorrei dire violazione costituzionale, ma mi occupo di numeri e mi spiacerebbe passare per un apprendista stregone della giurisprudenza, ndr), che si aggiunge alla retroattività della norma in questione, elemento che già di per sé meriterebbe un commento a parte e che potrebbe aprire il varco alla messa in discussione di tutti i diritti acquisiti dai cittadini italiani.
Tale ulteriore effetto indotto è frutto di una Legge votata dal Consiglio regionale del Piemonte nel dicembre 2011: in particolare dell’articolo 5 bis della Legge Regionale 25.
Con quella norma, infatti, in Piemonte venne disposta la sospensione dall’erogazione del vitalizio per chi si trovasse a subire una condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
Ciò ha una conseguenza paradossale: se, a titolo di esempio, un alto dirigente della PA – già in quiescenza – venisse condannato in via definitiva per un reato, appunto, contro la PA continuerebbe a percepire la sua pensione (giustamente, secondo me, avendo comunque versato per n anni i contributi sul proprio stipendio secondo la legislazione vigente), mentre nel caso di un “politico”, quantomeno qui da noi, la nostra Legge regionale gliene sospenderebbe l’erogazione.
A tal proposito, ricordo che oggi in Italia, per effetto della Legge Fornero (e delle successive modificazioni), le uniche motivazioni per la sospensione dell’erogazione di pensioni i cui titolari siano stati condannati in via definitiva sono per i seguenti articoli del codice penale: 270 bis (associazioni terroristiche), 280 (attentato con finalità terroristiche), 289 bis (sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo), 416 bis (associazione mafiosa), 416 ter (scambio elettorale politico-mafioso), 422 (strage).
Insomma, la legge è uguale per tutti, ma per chi ha dedicato molti anni alla vita pubblica del nostro Paese e della nostra Regione è meno uguale. C’entrerà forse il fatto che si tratta di poche decine di persone, con scarsissimo peso elettorale?
A me pare incomprensibile e inaccettabile che ciò stia avvenendo nel nostro Piemonte, una terra che si è sempre caratterizzata per la sua tradizione liberale e la sua cultura garantista.